La legge che tutela le vittime di stalking
La legge che tutela le vittime di stalking e punisce gli autori di atti persecutori è la n. 38 dell'aprile 2009, derivata dalla conversione del...
La legge che tutela le vittime di stalking e punisce gli autori di atti persecutori è la n. 38 dell'aprile 2009, derivata dalla conversione del Decreto legge n. 11/23 febbraio 2009: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Su questa base è stato istituito il reato di stalking, con l'inserimento dell'art. 612-bis nel Codice Penale (CP).
L'art. 612-bis del CP prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
Presentando querela, la persona che si sente vittima di stalking esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. Se a essere vittima di atti persecutori è un minore, a denunciare i fatti alle Forze di Polizia possono essere i genitori. Se le Forze di Polizia vengono a conoscenza di un reato correlato allo stalking che prevede la procedibilità d'ufficio (reato grave) iniziano le indagini autonomamente e procedono nei confronti del colpevole anche in assenza di querela.
Una modalità alternativa e meno "forte" della querela con la quale la persona vittima di stalking può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia è l'ammonimento, come previsto dall'articolo 8 del Decreto legge n. 11/23 febbraio 2009 e successive modifiche. L'ammonimento è un provvedimento amministrativo (non penale) di competenza del Questore che, dopo aver valutato i fatti e ritenuta motivata la richiesta sulla base dei fatti riportati dalla vittima e delle ulteriori informazioni eventualmente raccolte dagli organi investigativi, richiama ufficialmente lo stalker, invitandolo a interrompere il comportamento persecutorio. Per richiedere l'ammonimento è necessario presentarsi presso il Comando dei Carabinieri o l'Ufficio di Polizia più vicini, riportando i fatti che motivano la richiesta e l'identità della persona responsabile dei comportamenti persecutori. Se il persecutore non interrompe l'azione di stalking nonostante l'ammonimento e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, viene automaticamente avviata la procedura penale, senza che la vittima debba presentare querela.
Gli effetti penali della querela dipendono, oltre che dall'attività di stalking per se, dal tipo di comportamenti persecutori messi in atto, dalle loro conseguenze psicologiche e materiali sulla vittima e dalle caratteristiche di quest'ultima (in particolare, la pena è aumentata fino alla metà se la vittima è una donna in stato di gravidanza, una persona disabile o un minore ecc.). Inoltre, la pena è aumentata se ad attuare comportamenti persecutori è un ex partner (ex marito, ex compagno o persona comunque legata affettivamente alla vittima in precedenza). Qualora non sia inizialmente ritenuto adeguato l'arresto, ma lo stalker continui a infastidire seriamente la vittima, il Giudice può disporre la custodia cautelare in carcere (in genere, in seguito a reato grave).
Inoltre, l'articolo 282-ter del Codice di Procedura Penale (CPP), anch'esso introdotto con il Decreto legge n. 11/23 febbraio 2009 e successive modifiche, prevede che il Giudice possa disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tale provvedimento prevede che l'autore degli atti persecutori non possa avvicinarsi ad alcuni specifici luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (ed, eventualmente, da familiari, conviventi o altre persone legate alla vittima da una relazione affettiva) oppure che debba mantenere una determinata distanza da tali luoghi (e/o da tali persone). Qualora ciò non sia possibile, per esempio per esigenze abitative o professionali, il Giudice può comunque imporre limiti di frequentazione degli stessi luoghi (per esempio, di orario) e/o vietare allo stalker di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone citate (direttamente, telefonicamente, via sms, mms, e-mail o chat).
Fonte: Ministero dell'Interno